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SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ

Segnalazione Certificata di Agibilità: che cos’è e a cosa serve

E’ Il documento attesta che un determinato immobile possiede le condizioni di sicurezza statiche, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente e che sia stato realizzato conformemente al progetto edilizio approvato e depositato in comune

 

Un po’ di storia

L’agibilità del 1934 riguardava un aspetto esclusivamente sanitario e non entrava in merito su quello edilizio.

Nel 1967 con la così detta “legge Ponte” viene introdotta la “dichiarazione di abitabilità o di agibilità”.

Successivamente, nel 2001, con il Testo Unico sull’Edilizia 380/2001, viene abolita l’abitabilità e dal 2013, il certificato non viene più concesso dal Comune, ma viene sostituito da un'autocertificazione che viene redatta da un tecnico abilitato: l’attuale SCIA, segnalazione certificata di agibilità.

 

Per quali immobili deve essere richiesto?

“Il certificato deve essere presentato per tutti gli immobili nel caso di:

a) nuove costruzioni;   

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico”.

 

Chi lo rilascia e dove richiederlo?

“Essendo una segnalazione, ma viene rilasciata da un professionista abilitato, architetto, geometra o ingegnere che, sotto la propria responsabilità, dichiara la sussistenza dei requisiti di legge.

In particolare, la legge impone che, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, l’agibilità venga depositata dal titolare del Permesso di Costruire o della SCIA presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune.

Ai modello Suape previsti dalla Normativa devono essere allegate delle certificazioni/attestazioni, la cui tipologia può variare a seconda del caso specifico.